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PER IL CONSIGLIO DI STATO LE DICHIARAZIONI INESATTE IN SEDE DI GARA NON COMPORTANO L’ESCLUSIONE AUTOMATICA

La sentenza n. 3059 del 17 aprile 2026 del Consiglio di Stato affronta un tema di grande rilievo nell’ambito dei contratti pubblici: il valore da attribuire alle dichiarazioni rese dagli operatori economici durante le procedure di gara e i limiti entro cui eventuali inesattezze possono trasformarsi in causa di esclusione. La pronuncia si inserisce nel quadro interpretativo del nuovo Codice e chiarisce come le irregolarità dichiarative non possano essere considerate automaticamente sintomo di inaffidabilità professionale.

Secondo i giudici amministrativi, infatti, non basta accertare l’esistenza di un errore o di una dichiarazione non perfettamente corrispondente alla documentazione disponibile per configurare un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 98 del Codice. È invece necessario verificare se il comportamento dell’operatore economico abbia avuto una reale capacità di influenzare il procedimento di gara o di alterare le valutazioni della stazione appaltante. La decisione conferma quindi una lettura sostanziale della normativa, orientata a privilegiare la concreta affidabilità dell’impresa rispetto a un approccio rigidamente formalistico.

La controversia nasce da una procedura aperta relativa a un appalto integrato per attività di progettazione esecutiva e realizzazione di un impianto. L’impresa seconda classificata aveva contestato l’aggiudicazione sostenendo che alcune referenze professionali indicate nel DGUE dall’aggiudicatario non fossero pienamente veritiere. In particolare, veniva sostenuto che le attività dichiarate come progettazione definitiva ed esecutiva consistessero in realtà in operazioni di aggiornamento o rielaborazione di progetti già esistenti, e non in una progettazione originaria dell’opera.

Su questa base, la ricorrente aveva richiesto l’esclusione dell’operatore economico, ritenendo che le dichiarazioni rese in gara fossero false o comunque fuorvianti e che la documentazione integrativa prodotta successivamente non potesse sanare il difetto originario. Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha respinto questa impostazione, affermando che il nuovo Codice impone una valutazione concreta della condotta e dell’effettiva incidenza delle dichiarazioni contestate sul procedimento amministrativo.

Il grave illecito professionale nel nuovo Codice dei contratti pubblici

Uno dei passaggi centrali della sentenza riguarda l’interpretazione dell’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023, disposizione che disciplina il grave illecito professionale quale causa di esclusione dalle gare pubbliche. Il Consiglio di Stato evidenzia come la norma richieda presupposti ben più rigorosi rispetto al semplice accertamento di un’imprecisione documentale.

L’art. 98, comma 3, lettera b), stabilisce infatti che l’esclusione possa essere disposta solo quando le informazioni false o fuorvianti siano concretamente idonee a incidere sulle decisioni della stazione appaltante e risultino accompagnate dal dolo specifico dell’operatore economico. In altri termini, la dichiarazione inesatta deve essere orientata a influenzare indebitamente la procedura di gara e non può essere ridotta a una mera irregolarità formale o interpretativa.

La sentenza richiama inoltre l’art. 96 del Codice dei contratti pubblici, il quale esclude espressamente qualsiasi automatismo espulsivo in presenza di omissioni o dichiarazioni non veritiere. La valutazione deve quindi concentrarsi sull’effettiva gravità della condotta e sulla reale compromissione dell’affidabilità professionale dell’operatore economico. Questo approccio segna un netto superamento della precedente tendenza giurisprudenziale che, in molti casi, attribuiva rilievo decisivo a qualsiasi irregolarità dichiarativa.

Secondo il Consiglio di Stato, il nuovo impianto normativo mira a garantire un equilibrio tra il principio di correttezza delle procedure e quello di massima partecipazione alle gare pubbliche. L’obiettivo è evitare esclusioni fondate esclusivamente su aspetti formali quando il requisito sostanziale risulta comunque posseduto dall’impresa. In questa prospettiva, il giudice amministrativo è chiamato a verificare non solo l’esattezza della dichiarazione, ma anche l’effettiva capacità della condotta di compromettere il corretto svolgimento della selezione pubblica.

La pronuncia assume quindi particolare importanza perché delimita in modo più preciso l’ambito applicativo del grave illecito professionale, impedendo che esso venga utilizzato come strumento automatico di espulsione in presenza di contestazioni meramente documentali o interpretative.

Il ruolo del soccorso istruttorio e della documentazione integrativa

Un altro profilo affrontato dalla decisione riguarda il rapporto tra soccorso istruttorio e documentazione integrativa. La questione è particolarmente delicata perché coinvolge il confine tra la possibilità di chiarire o integrare la documentazione amministrativa e il divieto di modificare sostanzialmente l’offerta presentata in gara.

L’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 consente infatti alla stazione appaltante di attivare il soccorso istruttorio per sanare omissioni, inesattezze o irregolarità della documentazione amministrativa, purché ciò non comporti un’integrazione postuma dei requisiti di partecipazione. Il Consiglio di Stato chiarisce che è necessario distinguere tra due situazioni differenti: da un lato l’introduzione tardiva di requisiti non posseduti al momento della gara, che rimane vietata; dall’altro la semplice produzione di documenti diretti a confermare requisiti già esistenti, che invece deve ritenersi ammissibile.

Nel caso esaminato, la documentazione prodotta successivamente dall’aggiudicatario non aveva introdotto nuove esperienze professionali né modificato il contenuto sostanziale dell’offerta. Essa si limitava a fornire chiarimenti e conferme riguardo attività già dichiarate nel DGUE e già maturate al momento della partecipazione alla procedura. Per questa ragione, secondo il Collegio, non vi era alcuna violazione della disciplina sul soccorso istruttorio.

La decisione evidenzia quindi come il focus della valutazione debba concentrarsi sul possesso effettivo del requisito sostanziale e non sulla perfetta completezza formale della documentazione originariamente prodotta. Tale impostazione appare coerente con la logica del nuovo Codice dei contratti pubblici, che tende a privilegiare la sostanza rispetto alla forma e a ridurre il rischio di esclusioni sproporzionate.

Inoltre, il Consiglio di Stato sottolinea che la documentazione integrativa può assumere funzione meramente confermativa senza alterare la par condicio tra i concorrenti. Ciò accade quando i documenti successivi non introducono elementi nuovi ma si limitano a precisare o comprovare situazioni già esistenti e già dichiarate nella fase iniziale della gara.

Le conseguenze operative della sentenza e il superamento degli automatismi espulsivi

La pronuncia del Consiglio di Stato assume notevole rilievo anche dal punto di vista pratico, poiché offre indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sull’applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici. Il principio affermato è chiaro: non ogni errore dichiarativo può tradursi automaticamente in esclusione dalla gara.

Nel caso concreto, i giudici hanno ritenuto che le esperienze professionali indicate dall’aggiudicatario fossero realmente esistenti e che la stazione appaltante avesse correttamente verificato il possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara. Inoltre, non è emersa alcuna volontà fraudolenta né alcun comportamento diretto ad alterare il confronto concorrenziale. Mancava quindi quel dolo specifico richiesto dall’art. 98, comma 3, lettera b), necessario per attribuire rilevanza espulsiva alle dichiarazioni contestate.

La sentenza affronta anche il tema della qualificazione delle attività professionali nei servizi di architettura e ingegneria. Il Consiglio di Stato adotta una lettura ampia della nozione di servizi analoghi, riconoscendo rilevanza anche ad attività di rielaborazione, aggiornamento o riprogettazione, purché effettivamente riconducibili alle prestazioni richieste dalla lex specialis. Ciò che conta, secondo il Collegio, è l’attività concretamente svolta e non la denominazione formale attribuita ai servizi nella documentazione di gara.

Con il rigetto dell’appello viene quindi confermata la legittimità dell’aggiudicazione e ribadito il principio secondo cui il nuovo Codice dei contratti pubblici deve essere interpretato in modo sostanziale e non meramente formalistico. L’affidabilità dell’operatore economico non può essere esclusa sulla base di semplici imprecisioni documentali prive di reale capacità decettiva.

La decisione contribuisce così a consolidare un orientamento giurisprudenziale che limita gli automatismi espulsivi e valorizza la verifica concreta dei requisiti posseduti dagli operatori economici. In questa prospettiva, il soccorso istruttorio e la documentazione integrativa diventano strumenti funzionali alla corretta ricostruzione della realtà sostanziale, senza compromettere la trasparenza della gara né la parità di trattamento tra i concorrenti.

 

Si allega, come traccia di riferimento: Consiglio di Stato, sentenza n. 3059/2026.